IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente  disposizioni  per
la formazione del bilancio dello Stato;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in
materia di aree protette;
  Visto  in  particolare,  l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "Ai  parchi
nazionali  previsti  dalla  lettera  c),  comma 1, dell'art. 18 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art.  10  della  legge  28  agosto
1989,  n.  305,  si  applicano  le disposizioni della presente legge,
utilizzando gli atti posti in essere  prima  dell'entrata  in  vigore
della legge stessa in quanto compatibili";
  Visti  altresi'  gli  articoli  8 e 9 della citata legge 6 dicembre
1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione  degli  enti
parco;
  Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 giugno 1989
di istituzione della commissione paritetica,  per  la  individuazione
della  perimetrazione  provvisoria  e  delle  misure  provvisorie  di
salvaguardia del  parco  nazionale  delle  Foreste  Casentinesi-monte
Falterona-Campigna;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre
1990  di  perimetrazione  provvisoria   e   misure   provvisorie   di
salvaguardia  del  parco  nazionale  delle  Foreste Casentinesi-monte
Falterona-Campigna;
  Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 714.01.P.93 con la  quale
e'  stato  richiesto  alla  regione  Emilia-Romagna  il parere di cui
all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Vista la delibera n. CRD/93/1989 del 24 maggio  1993  della  giunta
della  regione  Emilia-Romagna  in  cui si esprime parere positivo in
merito alla proposta di perimetrazione definitiva del parco nazionale
delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna e parere  positivo
con   integrazioni  in  merito  allo  schema  di  decreto  istitutivo
dell'Ente parco;
  Vista la nota del 25 marzo 1993 prot. n. 716.01.P.93 con  la  quale
e'  stato  richiesto alla regione Toscana il parere di cui all'art. 8
della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
  Vista la delibera n. 04577 del 25 maggio 1993  della  giunta  della
regione  Toscana  in  cui  si  esprime parere positivo in merito alla
proposta di  perimetrazione  definitiva  del  parco  nazionale  delle
Foreste  Casentinesi-monte  Falterona-Campigna  e parere positivo con
integrazione in merito allo schema di  decreto  istitutivo  dell'Ente
parco;
  Ritenuto  di poter accogliere le integrazioni in merito allo schema
di  decreto  istitutivo  dell'Ente  parco  nazionale  delle   Foreste
Casentinesi-monte  Falterona e Campigna proposte dalla regione Emilia
Romagna e dalla regione Toscana;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 2 luglio 1993;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi-
monte Falterona-Campigna.
  2.  L'Ente  parco  nazionale  delle  Foreste  Casentinesi  -  monte
Falterona  -  Campigna  ha  personalita'  di  diritto  pubblico ed e'
sottoposto alla vigilanza del  Ministero  dell'ambiente  ed  ha  sede
provvisoria in Pratovecchio (Arezzo).
  3. La sede della comunita' del Parco e' posta in S. Sofia (Forli').
  4.  All'Ente  parco  nazionale  delle  Foreste  Casentinesi - monte
Falterona - Campigna si applicano le disposizioni di cui  alla  legge
20 marzo 1975, n. 70.
  5.  L'Ente  parco  nazionale  delle  Foreste  Casentinesi  -  monte
Falterona - Campigna e'  inserito  nella  tabella  IV  allegata  alla
predetta legge.
  6.  Il  territorio  del parco nazionale delle Foreste Casentinesi -
monte Falterona - Campigna e'  delimitato  in  via  definitiva  dalla
perimetrazione  riportata  nella  cartografia ufficiale depositata in
originale presso il Ministero  dell'ambiente  ed  in  copia  conforme
presso  la  regione  Emilia-Romagna,  la  regione  Toscana  e la sede
dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona
- Campigna, ed allegata al presente decreto,  del  quale  costituisce
parte   integrante,   limitatamente   al  quadro  d'unione  in  scala
1:100.000.
  7. E' fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del  decreto
del   Ministro   dell'ambiente   in   data   14  dicembre  1990  fino
all'approvazione del piano del Parco.  Sono  parimenti  fatte  salve,
fino  all'approvazione  del regolamento del Parco, le relative misure
di salvaguardia previste dalla stessa disposizione,  ad  integrazione
dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/91.
  8.  I  nuovi  territori inseriti nella perimetrazione definitiva di
cui al presente decreto sono sottoposti al  regime  previsto  per  la
"zona  3"  dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data
14 dicembre 1990.
  9. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
tesoro,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.