IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette; Visto in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili"; Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco; Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 giugno 1989 di istituzione della commissione paritetica, per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna; Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 714.01.P.93 con la quale e' stato richiesto alla regione Emilia-Romagna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la delibera n. CRD/93/1989 del 24 maggio 1993 della giunta della regione Emilia-Romagna in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta di perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna e parere positivo con integrazioni in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco; Vista la nota del 25 marzo 1993 prot. n. 716.01.P.93 con la quale e' stato richiesto alla regione Toscana il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991 n. 394; Vista la delibera n. 04577 del 25 maggio 1993 della giunta della regione Toscana in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta di perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna e parere positivo con integrazione in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco; Ritenuto di poter accogliere le integrazioni in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona e Campigna proposte dalla regione Emilia Romagna e dalla regione Toscana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1993; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi- monte Falterona-Campigna. 2. L'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede provvisoria in Pratovecchio (Arezzo). 3. La sede della comunita' del Parco e' posta in S. Sofia (Forli'). 4. All'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 5. L'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 6. Il territorio del parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la sede dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000. 7. E' fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1990 fino all'approvazione del piano del Parco. Sono parimenti fatte salve, fino all'approvazione del regolamento del Parco, le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/91. 8. I nuovi territori inseriti nella perimetrazione definitiva di cui al presente decreto sono sottoposti al regime previsto per la "zona 3" dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1990. 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.